STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA FIRENZE SCACCHI

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

E’ costituita l’Associazione Dilettantistica Firenze Scacchi quale libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonche’ del presente Statuto. L’Associazione avrà l’obbligo di conformarsi alle norme ed ai regolamenti del CONI, nonchè allo Statuto ed ai regolamenti della FSI a cui annualmente vorrà affiliarsi. La sede è sita a Firenze.

 Art. 2

L’Associazione FIRENZE SCACCHI ha per scopo la promozione e la diffusione, nonché la pratica dell’attività scacchistica, con l’esclusione dell’esercizio di qualsivoglia attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L’associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, ai sensi dell’art. 87, co.I, lett.c) del D.P.R. 917/86.

Art. 3

L’associazione FIRENZE SCACCHI per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo

  • attività culturali: organizzazioni di mostre sulla storia degli scacchi e di mostre sull’artigianato e antiquariato scacchistico;
  • attività di formazione: organizzazione di corsi per adulti, ragazzi e bambini;
  • attività editoriale: pubblicazione delle iniziative promosse sul sito internet dell’associazione;
  • attività sociale: promozione e diffusione dell’attività scacchistica in ambienti sociali disagiati;
  • attività sportiva: organizzazione e partecipazione ad eventi scacchistici quali tornei e campionati a squadre.

Titolo II

 I soci

Art. 4

L’associazione FIRENZE SCACCHI è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  • soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Hanno carattere onorario e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Per ottenere la qualifica di socio ogni soggetto aspirante deve presentare domanda firmata.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 6

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell’associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto in assemblea, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio ha altresì diritto di accesso ai locali sociali.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

Art. 7

Il socio è tenuto a:
  • corrispondere la quota di iscrizione annuale entro il termine stabilito dal consiglio direttivo;
  • osservare le previsione dello statuto e le deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo.

Art. 8

Il socio può recedere dandone comunicazione al consiglio direttivo entro 60 giorni dalla scadenza per il pagamento della quota annuale.

Art. 9

La qualifica di socio viene persa in caso di mancato pagamento delle quote sociali.

In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito dal consiglio direttivo, si provvede al sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi 60 giorni dalla data dell’avviso di ricevimento della predetta raccomandata, senza che si pervenuto il pagamento, il rapporto associativo si ritiene senz’altro risolto nei confronti del socio moroso.

La qualifica di socio viene persa altresì a mezzo di radiazione, deliberata dall’assemblea, nell’ipotesi di violazione grave da parte del socio di norme statuarie, nonché di quanto previsto dal consiglio direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 10

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

Art. 11

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio economico e finanziario a consuntivo e a preventivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Titolo III

Gli organi

Art. 12

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;

Art.13

L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea, nonché a mezzo lettera raccomandata ai soci (o altro mezzo che il consiglio direttivo riterrà più opportuno).

L’avviso di convocazione è spedito almeno 10 giorni prima dell’assemblea, con indicazione del luogo, della data, dell’ora e dell’ordine del giorno della stessa.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale

Art. 14

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo;
  • approva il bilancio consuntivo e preventivo con cadenza annuale;
  • approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale

Art. 15

Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 16

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione FIRENZE SCACCHI. Si riunisce in media 6 volte all’anno ed è convocato da:

  • il presidente;
  • da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
  • richiesta motivata e scritta di almeno il 30{9c43ce00c9f8ab29c75901cc99f9ba1146c4b262f08a402c18712c0673687833} dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il rendiconto preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
  • Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 17

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 18

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Firenze, lì 22.11.2004